Sez. 3, Sentenza n. 3253 del 12/10/1968 (Rv. 336212 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CANONE - AUMENTO O ADEGUAMENTO - IN GENERE- TABELLE IN MATERIA DI CANONI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DISCIPLINA DETTATA DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 567 DEL 1962 - DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE- VINCOLO AL POTERE DISCREZIONALE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - INSUSSISTENZA - OBBLIGO DI RISPETTARE I LIMITI MINIMI E MASSIMI DELLE TABELLE - SUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - CANONE - AUMENTO O ADEGUAMENTO - IN GENERE- TABELLE IN MATERIA DI CANONI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DISCIPLINA DETTATA DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 567 DEL 1962 - DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE- VINCOLO AL POTERE DISCREZIONALE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - INSUSSISTENZA - OBBLIGO DI RISPETTARE I LIMITI MINIMI E MASSIMI DELLE TABELLE - SUSSISTENZA.*
L'art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, sostitutivo dell'art. 2 comma terzo, legge 18 agosto 1948, n. 1140, nel dettare le norme per la compilazione delle tabelle in materia di canoni di affitto di fondi rustici, ha per esclusivi destinatari le commissioni tecniche provinciali, le quali dovranno tener conto, tra gli altri elementi, anche dell'apporto degli affittuari. Ne consegue che tale norma non pone alcun vincolo al potere discrezionale delle Sezioni specializzate agrarie per la Determinazione dell'equo estaglio relativo ad un determinato fondo, nella cui valutazione le predette Sezioni sono obbligate soltanto ad attenersi ai limiti minimi e massimi fissati dalle citate tabelle.*
Riferimenti normativi: Legge 18/08/1948 num. 1140 art. 2, Legge 12/06/1962 num. 567 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)