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Sez. 6, Sentenza n. 22431 del 04/05/2005 Ud. (dep. 14/06/2005) Rv. 231864 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Comportamento omissivo dell'agente - Rilievo - Necessità di un dovere pubblicistico di compiere l'atto.
Stato
decisa il 2005-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231864-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE

Nel delitto di omissione di atti d'ufficio il comportamento omissivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio rileva solo nei casi in cui, in conseguenza e per effetto dell'inerzia dell'agente, non sia stato posto in essere un atto amministrativo in senso proprio ovvero un'attività di diritto privato o di altra natura che si aveva il dovere di compiere.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)