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Sez. 2, Sentenza n. 23366 del 16/07/2026 (Rv. 678946-01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Redazione degli atti mediante collegamento audiovisivo senza garantire la presenza fisica nello studio del notaio - Illecito disciplinare ai sensi dell’art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 del 1913 (legge notarile) - Sussistenza - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Esimente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678946-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

Il notaio che procede alla redazione degli atti mediante collegamento audiovisivo senza garantire la presenza fisica delle parti nello studio, delegando ai collaboratori l'acquisizione delle firme dei contraenti, incorre nell'illecito disciplinare previsto dall'art. 147 della legge notarile e declinato dalle norme deontologiche, senza potersi riconoscere rilievo esimente al contesto pandemico da COVID-19, in quanto le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica non hanno contemplato deroghe ai doveri imposti dalla legge notarile, essendo la tutela della salute affidata alle specifiche misure cautelative individuate dalla normativa emergenziale.

Costituzione art. 32, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47 com. 1, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 CORTE COST., Legge 28/11/2005 num. 246 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2020 num. 6 CORTE COST., Decreto Legge 08/03/2020 num. 11, DPCM 11/03/2020 art. 1, Legge 05/03/2020 num. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)