Sez. T, Ordinanza n. 2642 del 06/02/2026 (Rv. 677777-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Processo tributario - Giudizio di ottemperanza - Ordinanza non definitiva che, senza dichiarare chiuso il procedimento, dichiari l’inammissibilità di reclamo contro provvedimento del commissario ad acta - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di giudizio di ottemperanza, l'ordinanza del giudice che, senza dichiarare chiuso il procedimento ai sensi dell'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992, abbia ritenuto inammissibile il reclamo contro una delibera del commissario ad acta non è ricorribile per cassazione, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di definitività e decisorietà.
Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)