Sez. 3, Sentenza n. 61 del 07/01/1982 (Rv. 417748 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - PENDENZA DI LITE SULLA ESISTENZA DEL CREDITO - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE RELATIVA AL CREDITO STESSO - ESTENSIONE AGLI INTERESSI - DURATA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - PENDENZA DI LITE SULLA ESISTENZA DEL CREDITO - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE RELATIVA AL CREDITO STESSO - ESTENSIONE AGLI INTERESSI - DURATA.*
L'interruzione della prescrizione per pendenza di lite sull'esistenza del credito si comunica agli interessi relativi allo stesso, non potendosi agire per il conseguimento di essi fino a quando il credito cui si riferiscono non sia accertato mediante definizione del giudizio che lo contesta. Con la conseguenza che il termine di prescrizione stabilito dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. è interrotto, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza, anche riguardo agli interessi. (Conf 20/72, mass n 355678).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)