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Sez. 4, Sentenza n. 1611 del 15/03/1988 Ud. (dep. 06/02/1989) Rv. 180380 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - NOZIONE DI "FATTO" - ELEMENTI SECONDARI NON CONSEGUENZIALI - IMMUTAZIONE DEL "FATTO" - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180380-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - NOZIONE DI "FATTO" - ELEMENTI SECONDARI NON CONSEGUENZIALI - IMMUTAZIONE DEL "FATTO" - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*

In tema di relazione tra sentenza ed accusa contestata, ai fini di quanto dispone l'art. 477 cod. proc. pen., la nozione di "fatto" va desunta dall'art. 90 dello stesso codice, nel quale il suddetto termine ("fatto") viene assunto nel suo significato comune, per designare l'elemento materiale del reato nei suoi termini obiettivi, per cui, per aversi mutazione del fatto, con conseguente violazione del diritto di difesa, è necessario che l'immutazione riguardi uno degli elementi essenziali, e non già secondari, del fatto, perché, in quest'ultima ipotesi, non si verifica alcuna incertezza sullo oggetto dell'imputazione. Ne consegue che non sussiste violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. allorquando le varie circostanze di fatto, incidenti sullo elemento della colpa, siano state contestate in modo che le une siano conseguenziali alle altre; in tal caso, il diritto della difesa non viene menomato. (fattispecie: morte, per folgorazione, di un turista, colpito da scarica elettrica, mentre collegava la sua tenda alla rete del campeggio. L'imputazione addebitava al gestore (del campeggio), tra altro, la "Mancanza di protezioni"; i giudici del merito ne avevano ritenuto la responsabilità penale a causa della mancata installazione di interruttori salvavita (differenziali), rientranti nella dizione "protezioni". La Corte suprema ha ritenuto non immutato il fatto, rilevando che l'adozione di interruttori differenziali è previsto dalle norme C.e.I., recepite dalla legge 1 marzo 1986, n. 186). (Conf mass n 172206, ed ivi citate; (Conf mass n 167127, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)