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Sez. 6, Sentenza n. 4965 del 07/03/1973 Ud. (dep. 22/06/1973) Rv. 124432 - 01

REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONDIZIONI OSTATIVE - PRECEDENTE CONDANNA ESTINTA PER AMNISTIA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124432-01

REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONDIZIONI OSTATIVE - PRECEDENTE CONDANNA ESTINTA PER AMNISTIA - RILEVANZA.*

Ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta con la seconda condanna bisogna tener conto della pena irrogata con la condanna precedente, anche se il reato sia stato dichiarato estinto per amnistia. L'amnistia, infatti, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie ma non fa venir meno gli effetti penali della condanna stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)