Sez. 3, Sentenza n. 18489 del 25/08/2006 (Rv. 593581 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Danno biologico - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Criterio del punto di invalidità - Legittimità - Tabelle nazionali medico legali orientative ed attuariali - Utilizzabilità - Condizioni - Valutazione anche delle cosiddetto condizioni soggettive del danneggiato - Necessità - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
Ai fini della valutazione equitativa del danno biologico per fatto illecito da circolazione stradale ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., le tabelle nazionali medico-legali orientative ed attuariali vanno applicate non già automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle condizioni personalizzanti (c.d. condizioni soggettive), sicché l'applicazione di un automatismo tabellare del punto economico, corretto esclusivamente dal fattore età, è lesiva del diritto all'integrale risarcimento del danno nel singolo caso concreto effettivamente subito dal danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)