Sez. T, Ordinanza n. 28863 del 31/10/2025 (Rv. 676678-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Diritto al contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. - Ambito di applicazione - Requisiti di ammissibilità della domanda verificabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Esclusione - Violazione dell'art. 6 CEDU - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE
La necessità di attivare il preventivo contraddittorio delle parti non riguarda le questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda, contemplati da norme la cui violazione è
rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che fosse assoggettata all'obbligo del preventivo contraddittorio la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla C.T.R. in ragione dell'insussistenza del potere rappresentativo della società appellante in capo alla persona fisica conferente il mandato alle liti, tanto più che tale statuizione era intervenuta all'esito di rituale invito alla regolarizzazione della procura alle liti).
Cod. Proc. Civ. art. 101, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)