Sez. 3, Sentenza n. 2925 del 22/07/1976 (Rv. 381688 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - REDAZIONE DI SEMPLICE MINUTA - ESCLUSIONE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ETEROINTEGRAZIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - REDAZIONE DI SEMPLICE MINUTA - ESCLUSIONE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ETEROINTEGRAZIONE - CONDIZIONI.*
Non puo considerarsi concluso un contratto quando le parti, avendo redatto una semplice minuta, si siano riservate di definire alcuni elementi accessori o integrativi senza dei quali l'esecuzione non sarebbe attuabile e sui quali le parti intendano ancora trattare, con cio mostrando di non aver pienamente raggiunto un accordo. Solo quando sia certo il perfezionamento dell'accordo, il contratto, cosi concluso, potra essere integrato, ai sensi dell'art 1374 cod civ, mediante la legge, gli Usi o l'equita. (V 2423/75, mass n 376301).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1374
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)