Sez. L, Sentenza n. 2576 del 03/03/1992 (Rv. 476030 - 01)
Avvocato e procuratore - Previdenza | Contributi in favore della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza - Termine di prescrizione decennale e relativa decorrenza - Riferimento ai contributi maturati dopo la legge n. 576 del 1980 ed a quelli relativi agli anni 1975/1979 - Contributi anteriori - Termine di prescrizione breve - Operatività.
Avvocato e procuratore - Previdenza
Il termine di prescrizione decennale dei contributi in favore della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e procuratori, previsto dall'art. 19, primo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576 (sulla riforma del sistema previdenziale forense) e decorrente, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell' obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della medesima legge, si riferisce - tenuto anche conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 489 del 1989 (in ordine all' infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della citata legge in riferimento all'art. 3 Cost.) - sia ai contributi maturati successivamente all'entrata in vigore di tale legge che a quelli relativi agli anni 1975/1979 (oggetto della disciplina transitoria dettata dal citato art. 23), restando invece soggetti al termine di prescrizione breve (ex art. 2948 n. 4 cod. civ.) i contributi anteriori al 1975.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 19 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)