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Sez. U, Sentenza n. 3299 del 12/06/1979 (Rv. 399692 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTE PUBBLICO - ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1979-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399692-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTE PUBBLICO - ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

Gli enti comunali di assistenza, istituiti nei comuni con la legge 3 giugno 1937 n 847, hanno natura di enti pubblici non economici, in quanto, con organizzazione non imprenditoriale, e senza fini di lucro, svolgono attivita diretta all'assolvimento di compiti di interesse generale nel campo dell'assistenza e beneficenza. Pertanto, le prestazioni lavorative subordinate, effettuate in favore di uno dei predetti enti con continuita e retribuzione predeterminata, in correlazione con gli indicati scopi sociali (nella specie, trattandosi di mansioni di custodia dello stabile Sede dell'ente), nonche in forza di un atto di nomina, ancorche avente Forma di convenzione o contratto stipulato col lavoratore, integrano un rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che le controversie ad esso inerenti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 3658/78, mass n 393162).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 03/06/1937 num. 847, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)