Sez. 6, Sentenza n. 8851 del 13/03/1997 Ud. (dep. 01/10/1997) Rv. 209119 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE | Predisposizione di procedure di programmazione e di funzionamento di apparecchi telefonici cellulari (EPROM) - Attività precedente alla loro istallazione su un determinato apparecchio telefonico cellulare - Rilevanza ai fini della consumazione del reato previsto dall'art. 617 bis cod. pen. - Esclusione - Concorso nella ricettazione dei telefoni cellulari - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE
L'attività di predisposizione della memoria di telefoni cellulari (EPROM) da installare ai fini della clonazione su telefoni cellulari di illecita provenienza non è punibile ai sensi dell'art. 617 bis cod. pen. in quanto tale ipotesi prevede la installazione e non la semplice predisposizione di strumenti atti alla intercettazione o impedimento di conversazioni telefoniche né lo è a titolo di ricettazione non ponendosi tale condotta in una fase successiva a quella della consumazione del reato principale (essendo l'azione tesa alla clonazione e non al solo impossessamento degli apparecchi di trasmissione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 617 bis, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)