Sez. L, Sentenza n. 22001 del 01/09/2008 (Rv. 604774 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Interruzione della prescrizione - Non definitività dell'atto di accertamento - Irrilevanza - Inerzia degli Organi competenti - Effetti sulla legittimità dell'inizio della procedura - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
In tema di omissioni contributive, poiché l'efficacia interruttiva della prescrizione si realizza indipendentemente dall'effettiva sussistenza del credito, ne consegue che la non definitività dell'atto di accertamento, per non essere ancora intervenuta la decisione sui proposti ricorsi amministrativi, non costituisce ostacolo a ritenere la validità, quale atto interruttivo della prescrizione, della richiesta avanzata per iscritto dall'INPS in pendenza dei ricorsi stessi né l'inerzia degli Organi competenti a pronunciarsi su questi ultimi può, retroattivamente, far venir meno la legittimità dell'inizio della procedura, costituito dal verbale di accertamento ispettivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)