Sez. 3, Sentenza n. 2145 del 11/05/1989 (Rv. 462715 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - PROVVEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - INCLUSIONE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DISPOSTO DAL PRETORE - NULLITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - PROVVEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - INCLUSIONE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DISPOSTO DAL PRETORE - NULLITÀ.*
Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 11 del 1971, alla Sezione specializzata agraria, sono riservati i provvedimenti di istruzione preventiva, in riferimento ai giudizi ad essa devoluti, anche nel caso dell'eccezionale urgenza di cui all'art. 693, secondo comma, cod. proc. civ.: ne consegue che l'accertamento tecnico preventivo disposto dal pretore in violazione di tale inderogabile Competenza per materia è affetto da nullità (rilevabile d'ufficio anche in Cassazione) e, quindi, inefficace ai fini della decisione della causa, a nulla rilevando che il provvedimento, prima dell'inizio delle operazioni peritali, sia stato notificato alla controparte, consentendole di parteciparvi anche con l'assistenza di un consulente tecnico. (Conf 2026/84, mass n 434092, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 693, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 697, Cod. Proc. Civ. art. 699, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)