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Sez. U, Sentenza n. 377 del 26/01/1977 (Rv. 383919 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - RAPPORTI GIURIDICI DELL'IMPRESA ELETTRICA - RAPPORTI TRIBUTARI - SUCCESSIONE DELL'ENEL - ESTENSIONE - OBBLIGHI TRIBUTARI PER AUMENTO DI CAPITALE - INCLUSIONE - UTILIZZAZIONE DI PRECEDENTI RESIDUI ATTIVI - RELATIVA DELIBERA - IMPUGNAZIONE PER NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383919-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - RAPPORTI GIURIDICI DELL'IMPRESA ELETTRICA - RAPPORTI TRIBUTARI - SUCCESSIONE DELL'ENEL - ESTENSIONE - OBBLIGHI TRIBUTARI PER AUMENTO DI CAPITALE - INCLUSIONE - UTILIZZAZIONE DI PRECEDENTI RESIDUI ATTIVI - RELATIVA DELIBERA - IMPUGNAZIONE PER NULLITA - ESCLUSIONE.*

Quando il trasferimento di azienda elettrica, in forza della legge di nazionalizzazione 6 dicembre 1962 n 1643, abbia ad oggetto un'impresa gestita da societa esercente esclusivamente o prevalentemente attivita elettrica, l'ENEL subentra globalmente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli tributari, senza possibilita di distinguere fra debiti riguardanti l'impresa come soggetto, e cioe, la struttura della societa, e debiti concernenti l'attivita imprenditoriale, in quanto gli uni e gli altri sono ugualmente rivolti e finalizzati al conseguimento dell'unico od essenziale oggetto sociale. Pertanto, passano all'ENEL anche gli obblighi tributari derivanti da delibera di aumento del capitale. Ne tale delibera, ove l'aumento di capitale sia stato disposto gratuitamente, mediante l'utilizzazione di residui attivi di precedente Esercizio finanziario, puo ritenersi soggetta all'impugnazione per 'nullità prevista dall'art 12 della citata legge, questa sanzione riferendosi esclusivamente agli Atti che comportino, per loro natura ed effetto diretto, pregiudizio alla consistenza patrimoniale od all'efficienza produttiva e tecnica dell'impresa, non anche a quelli che, potenziando, o quantomeno rispettando detta consistenza ed efficienza, producano come effetto indiretto obbligazioni tributarie. (V 45/75, mass n 373175; (V 2251/71, mass n 353073).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 2, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)