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Sez. 2, Sentenza n. 2477 del 19/05/1978 (Rv. 391849 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - COSTRUTTORE CONVENUTO IN GIUDIZIO CON DOMANDA DI DEMOLIZIONE DELL'OPERA COSTRUITA SU FONDO ALTRUI - DEDUZIONE DELL'ACCESSIONE INVERTITA - DOMANDA RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE - NECESSITA - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391849-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - COSTRUTTORE CONVENUTO IN GIUDIZIO CON DOMANDA DI DEMOLIZIONE DELL'OPERA COSTRUITA SU FONDO ALTRUI - DEDUZIONE DELL'ACCESSIONE INVERTITA - DOMANDA RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE - NECESSITA - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*

Il costruttore che, rispetto alla domanda di demolizione dell'opera costruita occupando in buona fede una porzione del fondo attiguo, intenda opporre il suo diritto a mantenerla ai sensi dell'art 938 cod civ, deve necessariamente proporre una domanda riconvenzionale - come tale non proponibile per la prima volta in appello - in quanto e solo dalla pronuncia del giudice, avente natura costitutiva, che puo essergli attribuita la proprieta della parte di terreno occupata in buona fede e, conseguentemente, puo essergli riconosciuto il diritto, come proprietario, di mantenere la costruzione. (Conf 1456/76, mass n 380177).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)