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Sez. 3, Sentenza n. 4057 del 23/09/1977 (Rv. 387740 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387740-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*

Le controversie promosse dall'Inail in forza degli articoli 10 e 11 del DPR n 1124 del 1965, per il recupero di prestazioni erogate in conseguenza di infortunio, rientrano fra quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, previste dall'art 442 cod proc civ nel testo di cui all'art 1 della legge n 533 del 1973, con la conseguenza che ad esse non e applicabile la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dalla legge n 742 del 1969. (V 4412/76, mass n 383130).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)