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Sez. 5 - , Ordinanza n. 27843 del 31/10/2018 (Rv. 651090 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Studio legale associato - Soggezione all'imposta - Necessità - Requisito dell'autonoma organizzazione - Accertamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651090-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

L'attività professionale di studio legale associato (nella specie, costituito tra padre e figli) è sempre soggetta ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa e dai mezzi di cui si avvale, prescindendosi per tale forma associata dal requisito dell'autonoma organizzazione in base al secondo periodo dell'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)