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Sez. T, Ordinanza n. 10565 del 21/04/2026 (Rv. 678260-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Motivazione - Requisiti di validità - Riferimento anche ad elementi extratestuali - Ammissibilità - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità – Limiti.
Stato
decisa il 2026-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678260-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la sua motivazione risponda o meno ai requisiti di validità - che, in generale, possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere - è compito del giudice tributario, con

la conseguenza che non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso.

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36 com. 2 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)