Sez. U - , Ordinanza n. 24624 del 01/12/2016 (Rv. 641768 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Regolamento preventivo di giurisdizione in controversia concernente consultazione referendaria ex art 138 Cost. - Abbreviazione dei termini di trattazione in camera di consiglio - Ammissibilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE
In tema di referendum ex art. 138 Cost., ove, nel corso di controversia concernente l'annullamento del d.P.R. recante la sua corrispondente indizione, sia proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, l'abbreviazione dei termini per la fissazione della relativa udienza camerale trova giustificazione in un ponderato bilanciamento tra i valori, entrambi di rango costituzionale, della tutela del diritto di difesa e del corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni referendarie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 ter, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168, Legge 25/10/2016 num. 197 art. 1 bis com. 2, Costituzione art. 138, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)