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Sez. 2, Sentenza n. 2357 del 05/07/1976 Ud. (dep. 09/02/1977) Rv. 135276 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - NOZIONE - NECESSITA DI UNA VALUTAZIONE UNITARIA DELLE RAGIONI POSTE A FONDAMENTO DELLA DECISIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135276-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - NOZIONE - NECESSITA DI UNA VALUTAZIONE UNITARIA DELLE RAGIONI POSTE A FONDAMENTO DELLA DECISIONE.*

Si ha Mancanza di motivazione, considerata dalla legge come vizio che legittima l'annullamento della sentenza, solo quando il giudice di merito non abbia indicato le ragioni del proprio convincimento, o nell'indicarle sia incorso in evidente errore logico-giuridico, oppure quando - pur presentandosi la sentenza nel suo complesso motivata - risulti omesso l'esame di un fatto decisivo del giudizio. Per stabilire, pertanto, se la sentenza sia affetta da tale vizio, non deve farsi riferimento ai singoli elementi dai quali il giudice ha tratto il proprio convincimento, isolatamente considerati, ma deve vagliarsi il complesso degli stessi elementi, considerati sotto un profilo logico-unitario, tenendo presente che le ragioni dirette a sorreggere la decisione talora trovano posto, oltre che nella motivazione propriamente detta, anche nella parte destinata all'esposizione dei fatti della causa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)