Sez. 4, Sentenza n. 4040 del 01/02/1974 Ud. (dep. 05/06/1974) Rv. 127105 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - LIMITE - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - LIMITE - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*
Se e vero che la prova dell'impedimento legittimo a comparire e valutata liberamente dal giudice e che tale valutazione non puo formare oggetto di valutazione successiva, e pur vero che il giudice ha il dovere di motivare adeguatamente il suo convincimento sulla validita della prova offerta. Pertanto, quando tale motivazione sia insufficiente, poiche si risolve nella mera affermazione che 'l'assenza non e giustificatà, la valutazione del giudice non appare liberamente esercitata e, di conseguenza, l'ordinanza di contumacia deve ritenersi nulla con il conseguente annullamento del giudizio per irregolare Costituzione del rapporto processuale.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)