diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23566 del 02/08/2023 (Rv. 668693 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RESPONSABILITA' PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' | Espropriazione - Concessionario - Unicità, in capo ad esso, della titolarità, dal lato passivo, delle obbligazioni indennitarie e della relativa legittimazione passiva - Sussistenza - Insolvenza del predetto - Legittimazione passiva concorrente del concedente - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668693-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RESPONSABILITA' PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA'

In tema di espropriazione, il concessionario di poteri pubblicistici, ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, in quanto soggetto attivo del rapporto espropriativo, è unico titolare, dal lato passivo, delle obbligazioni indennitarie ad esso ricollegabili

e, dunque, unico legittimato passivo in caso di opposizione alla stima, a meno che non ne sia dichiarato il fallimento e da questo derivi la mancanza di solvibilità, situazione questa in cui l'ente concedente diviene legittimato passivo in via concorrente e può essere condannato in via alternativa-sussidiaria al pagamento dell'obbligazione risarcitoria nei confronti dell'espropriato, garantendosi in tal modo l'effettività del relativo diritto, che, altrimenti, si risolverebbe in una mera astratta previsione.

Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81, Costituzione art. 42 com. 3, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)