Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)
Testo in vigore al
FINANZIARIO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1982 resta determinato, in termini di competenza, in lire 63.125.801.485.000 e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 26.333.804.639.000.
2. Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 89.459.606.124.000 per l'anno finanziario 1982.
Art. 2
1. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
Art. 3
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1982, restano determinati in lire 3.217.673.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti, e in lire 9.701.717.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui agli elenchi n. 6 e n. 7 allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
2. La dotazione dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale di cui al primo comma e' incrementata, rispettivamente, dell'ulteriore somma di lire 7.000 miliardi da preordinare nell'elenco n. 6 con la denominazione di "interventi in materia di sgravi contributivi" e di lire 6.000 miliardi da preordinare nell'elenco n. 7 con la denominazione di "Fondo investimenti e occupazione".1
3. Le leggi che autorizzano le spese per gli investimenti e l'occupazione, per le quali e' predisposta la copertura mediante l'incremento del fondo speciale per le spese in conto capitale di cui al comma precedente, disciplinano le modalita' della presentazione dei progetti regionali che possono essere finanziati a carico del predetto incremento del fondo speciale. I progetti regionali possono prevedere il finanziamento di interventi e programmi di competenza degli enti locali, coordinati a livello regionale.
Art. 4
1. In via transitoria, e fino a quando non sara' stato riordinato il Ministero del bilancio e della programmazione economica, e' istituito presso la Segreteria generale della programmazione economica, alle dirette dipendenze del Segretario generale, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Nucleo ha compiti di istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, ed in via preliminare all'esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Consiglio dei ministri.
2. Il Nucleo di valutazione e' composto da non piu' di quindici membri, nominati a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che abbiano particolare competenza in materia di formulazione ed analisi dei piani, programmi e relativi finanziamenti, scelti tra:
a) il personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, ordinari o associati, e dei ricercatori universitari;
b) il personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici;
c) persone non appartenenti alle categorie di cui ai punti a) e b), aventi specifiche esperienze professionali.
3. I membri del Nucleo di valutazione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.
4. Ai membri di cui alla lettera a) del secondo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
5. Ai membri di cui alla lettera b) del secondo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge dalla legge 4 agosto 1973, n. 497.
6. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale.
7. Al Nucleo sono addetti non piu' di sette impiegati, designati con decreto del Ministro del bilancio, anche mediante distacco da altre amministrazioni dello Stato.
8. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica vengono definite le procedure ed impartite le direttive per il funzionamento del Nucleo.
9. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sull'attivita' svolta dal Nucleo fornendo le informazioni, le notizie ed i documenti che le competenti Commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei loro compiti istituzionali.
10. All'onere derivante per il compenso ai componenti del Nucleo, nonche' per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici necessari al suo funzionamento, valutato complessivamente in lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto a lire 800 milioni, del capitolo 6856 e, quanto a lire 500 milioni, del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando le voci: "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi".
11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. La ritenuta d'acconto di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli interessi corrisposti dalle aziende ed istituti di credito sui depositi e conti correnti intrattenuti con gli istituti centrali di categoria.
Art. 6
1. Gli interessi sui depositi e conti correnti in valuta estera di soggetti non residenti, inclusi i titolari dei conti per emigranti, disciplinati dal decreto ministeriale 12 marzo 1981, corrisposti dalle aziende ed istituti di credito non sono soggetti alla ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito.
Art. 7
1. Per l'anno 1982 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali mediante l'erogazione di contributi per un ammontare complessivo di lire 17.380 miliardi.
Art. 8
1. Per l'anno 1982 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, numero 281, e' elevata al 49,90 per cento.
2. Il fondo comune regionale determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto previsto al precedente comma e' comprensivo:
a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
b) delle somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, numero 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642.
3. Il fondo comune regionale viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.
Art. 9
1. II limite del 20 per cento, previsto dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, e' elevato al 25 per cento.
Art. 10
1. Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1982 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1981 maggiorate del 16 per cento.
Art. 11
1. La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1982 e' stabilita in lire 623.868.069.000.
2. La quota di cui al precedente comma e' incrementata degli stanziamenti annuali delle leggi di contenuto particolare per le quali e' prevista la confluenza nel fondo regionale di sviluppo. Le finalita' di tali leggi devono essere salvaguardate nella predisposizione dei programmi regionali di sviluppo.
3. Il vincolo di destinazione settoriale sulle assegnazioni disposte a favore delle regioni a norma di leggi di contenuto particolare, limitatamente alle leggi di spesa pluriennale, deve intendersi riferito all'arco di tempo ricompreso nel bilancio pluriennale 1982-1984 e non alla quota annuale di riparto del 1982.