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Sez. 1, Ordinanza n. 1521 del 03/05/1971 Cc. (dep. 03/09/1971) Rv. 119041 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - IN GENERE - CONTRAVVENZIONI OBLAZIONABILI - IPOTESI IN CUI LA MAGGIORE GRAVITA ESCLUDE L'OBLAZIONE - APPELLABILITA ANCHE SE L'IPOTESI PIU GRAVE NON E CONTESTATA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119041-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - IN GENERE - CONTRAVVENZIONI OBLAZIONABILI - IPOTESI IN CUI LA MAGGIORE GRAVITA ESCLUDE L'OBLAZIONE - APPELLABILITA ANCHE SE L'IPOTESI PIU GRAVE NON E CONTESTATA - ESCLUSIONE.*

Nei reati contravvenzionali per i quali alla pena dell'ammenda sia stata, nei casi piu gravi, sostituita la pena detentiva, la gravita del fatto funziona come circostanza aggravante che, percio, deve essere contestata. Ove l'ipotesi piu grave non sia stata contestata o, comunque, ritenuta dal giudice, per aver questi applicato la sola pena pecuniaria, essa non puo essere tenuta presente a nessun effetto ed in particolare non puo modificare il tipo di impugnazione prevista in ordine al provvedimento che abbia ritenuto l'ipotesi meno grave punibile con la sola ammenda. (nella specie si sosteneva l'appellabilita della sentenza di condanna per violazione dell'art 666 cod pen, in quanto nel secondo comma e prevista la pena dell'arresto in luogo dell'ammenda stabilita per l'ipotesi contemplata dal primo comma).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Cod. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)