Sez. 1, Ordinanza n. 2554 del 12/12/1978 Cc. (dep. 14/02/1979) Rv. 141165 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - LIMITI.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - LIMITI.*
A norma dell'art 33 cod proc pen, l'incompetenza per materia deve essere dichiarata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. Ne consegue che la relativa declaratoria e preclusa dal giudicato, talche nel caso previsto dall'art 36, comma secondo, cod proc pen l'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia (e la trasmissione degli Atti al PM) puo essere pronunciato soltanto nei confronti di quegli imputati per i quali la sentenza stessa non sia gia passata in giudicato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)