Sez. L, Sentenza n. 14556 del 11/10/2002 (Rv. 557852 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Ingiunzione per mancato versamento di contributi assicurativi - Giudizio di opposizione davanti al pretore del lavoro - Proposizione del ricorso entro trenta giorni davanti a pretore del lavoro territorialmente incompetente - Tempestività - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
In tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), il disposto dell'art. 35, comma quarto, della stessa legge, che prescrive che il giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie attinenti al mancato versamento di contributi assicurativi debba svolgersi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, con applicazione delle norme di cui agli artt. 442 e seguenti cod. proc. civ., impone di ritenere che è rispettato il principio della proposizione dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, qualora l'opposizione sia stata proposta davanti a giudice del lavoro dichiaratosi territorialmente incompetente e sia proseguito con la tempestiva riassunzione davanti al nuovo giudice, atteso che le conseguenze derivanti dalla proposizione del ricorso dinanzi a giudice del lavoro territorialmente incompetente non possono essere che quelle previste dagli artt. 442 e seguenti cod. proc. civ. che rimandano alle norme sul processo del lavoro di cui agli artt. 409 e seguenti cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)