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Concernente il riordinamento delle Casse di risparmio

Testo in vigore al

Art. 19

1. Esaurita la procedura prescritta agli articoli 2 e 3 e quando lo statuto approvato sia conforme al disposto dei precedenti articoli, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il parere del Consiglio di Stato, promuove il decreto Reale che istituisce la Cassa di risparmio, le attribuisce il carattere di Ente morale e ne approva lo statuto.

2. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 10 FEBBRAIO 1927, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 DICEMBRE 1927, N. 2587.

Art. 20

1. Oltre le esenzioni stabilite a favore delle Casse di risparmio dalle leggi sul bollo e registro, vanno pure esenti dalle tasse di bollo e registro i loro atti costitutivi, le modificazioni di essi e le procure speciali che possono occorrere per il ritiro delle somme inscritte nei libretti nominativi.

Art. 21

1. Le Casse di risparmio pagano la tassa di ricchezza mobile per i portatori dei libretti, salvo rivalsa, e la pagano inoltre sugli avanzi netti annuali.

2. Nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile delle Casse di risparmio, si seguono le norme dell'art. 61 della legge 24 agosto 1877 (testo unico), N. 4021 (Serie 2ยช).

Art. 22

1. Il servizio dei depositi indicati nell'articolo 14 e' regolato, in quanto li concerne, dal Codice di commercio e dalle leggi speciali sugli Istituti di credito ed e' sottoposto alle tasse comuni; come lo sono gli atti per ogni sorta d'impiego di capitali delle Casse di risparmio.

Art. 23

1. Le Casse di risparmio sono soggette alla vigilanza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 24

1. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e' in facolta' di fare eseguire ispezioni periodiche e straordinarie.

2. I risultati delle ispezioni devono sempre essere comunicati all'Amministrazione della Cassa.

Art. 25

1. Quando dalla ispezione eseguita risultino disordini nell'azienda della Cassa di risparmio o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie, od altri fatti che rivelino gravi irregolarita' nell'amministrazione, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha facolta' di promuovere, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio.

2. E' concessa la stessa facolta' al Ministero predetto nel caso in cui una Cassa di risparmio non si uniformi a quanto prescritto dai numeri 2 e 4 dell'articolo 31 della presente legge.

3. Nell'atto dello scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio e' nominato un Commissario Regio, il quale provvede nel termine di tre mesi, prorogabile a sei con decreto Reale, alla nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione, secondo le norme stabilite nello Statuto organico della Cassa Stessa.

4. In casi di urgenza il Ministro per l'economia nazionale, con proprio decreto, ha facolta' di sospendere dall'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio di amministrazione in carica e di affidare temporaneamente la gestione delle Casse di risparmio a un Commissario straordinario, fino all'insediamento del Commissario Regio, o alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Art. 26

1. Quando dall'ispezione venga accertata una perdita per somma non minore della meta' del patrimonio, quale risulta alla fine del precedente esercizio, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio di Stato, puo' promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento e la liquidazione dell'Istituto, salvo il caso in cui le persone o gli enti che lo istituirono ricostituiscano, nel termine di un mese dall'avvenuto accertamento, un capitale sufficiente perche' la Cassa possa riprendere e continuare regolarmente le operazioni a forma del proprio statuto.

2. I liquidatori sono nominati dal Ministero, e la liquidazione ha luogo con le norme stabilite dal Codice di commercio per la liquidazione delle Societa' anonime.

Art. 27

1. Le Casse di risparmio debbono trasmettere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio i loro bilanci consuntivi annuali, debitamente approvati, nel termine di un mese dalla data dell'approvazione; debbono inoltre inviare allo stesso Ministero la situazione dei conti alla fine di ogni semestre, compilata secondo le forme che sono stabilite nel regolamento.

Art. 28

1. Nessun Istituto che non sia regolato ai termini della presente legge, puo' assumere il titolo di Cassa di risparmio ancorche' eserciti talune delle operazioni da essa attribuite alle Casse di risparmio.

Art. 29

Sono puniti con pena pecuniaria sino a lire tremila gli amministratori, i direttori degli Istituti e i soci responsabili che contravvengono alle disposizioni dell'articolo precedente.

Sono parimenti puniti con la stessa pena pecuniaria, salve le pene maggiori comminate dal Codice penale, i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle Casse di risparmio:

1. che comincino le operazioni prima di avere adempiuto alle condizioni e di avere ottenuta l'autorizzazione Sovrana, in conformita' della presente legge;

2. che abbiano contravvenuto alle disposizioni dello statuto, rispetto ai modi d'impiego dei depositi ed alle disposizioni degli articoli 6 e 17 della presente legge;

3. che ritardino la compilazione dei bilanci e delle situazioni semestrali dei conti oltre due mesi rispettivamente dall'epoca prescritta dallo statuto e dalla scadenza del semestre;

4. che nei detti documenti, nelle relazioni e in qualsiasi altra comunicazione indirizzata all'assemblea dei fondatori e soci, al Consiglio di amministrazione o al Governo, abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della Cassa, o abbiano scientemente in tutto o in parte, nascosti i fatti riguardanti le condizioni medesime.

Art. 30

1. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, accertate le contravvenzioni, ne fara' denunzia all'autorita' giudiziaria, per l'applicazione delle penalita' di che nello articolo precedente.

Art. 31

La presente legge si applica anche alle Casse di risparmio legalmente costituite all'entrata in vigore di essa, salvo le disposizioni transitorie seguenti:

1. Le Casse di risparmio fondate da Istituzioni di beneficenza o da altri Corpi morali o col loro concorso che abbiano il patrimonio o la gestione congiunta con quella dell'ente fondatore, le quali intendono giovarsi dei benefici della presente legge, devono ottemperare alle disposizioni dell'articolo 4 nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge;

2. Le Casse di risparmio esistenti, le quali si trovino in possesso di immobili oltre quelli contemplati nel primo capoverso dell'articolo 15, quando li possiedano in conformita' alle disposizioni dei rispettivi statuti o di leggi speciali, possono essere autorizzate a conservarli dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; in tutti gli altri casi debbono alienarli nel termine di 10 anni, salva sempre l'applicabilita' dell'ultimo capoverso dell'articolo 15;

3. La disposizione dell'articolo 3 riguardante il minimo del primo fondo di dotazione non si applica alle Casse di risparmio attualmente esistenti;

4. Il termine di tre anni a decorrere dalla promulgazione della presente legge e' accordato alle Casse di risparmio esistenti per conformarsi alle altre disposizioni della legge stessa. Quelle che non vi si uniformeranno, cesseranno d'intitolarsi Casse di risparmio;

5. Quelle che avessero assunto un carattere di Societa' civile o commerciale debbono mutare il titolo dentro un anno dalla promulgazione della presente legge;

6. Gli statuti delle Casse di risparmio fondate da Opere pie o da confraternite ed esistenti all'entrata in vigore della presente legge, ogniqualvolta piu' non corrispondano al fine della istituzione, possono essere riformati in modo pero' da allontanarsi il meno possibile dall'intenzione dei fondatori, ad iniziativa del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sul parere favorevole del Consiglio di Stato.

8. Questa facolta' non potra' esercitarsi che entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

Art. 32

1. Con decreto Reale, sentiti la Commissione consultiva per le istituzioni di previdenza e sul lavoro e il Consiglio di Stato, sara' approvato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 luglio 1888.
UMBERTO.
B. GRIMALDI.
CRISPI.
A. MAGLIANI.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.