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Sez. 6, Sentenza n. 960 del 26/10/1971 Ud. (dep. 19/02/1972) Rv. 120147 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - DELLA SENTENZA CONTUMACIALE - OMISSIONE DELL'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA - IMPUGNAZIONE DELLA SOLA SENTENZA - VIZIO DELL'ORDINANZA INCIDENTE SULLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RILEVARE D'UFFICIO LA NULLITA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120147-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - DELLA SENTENZA CONTUMACIALE - OMISSIONE DELL'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA - IMPUGNAZIONE DELLA SOLA SENTENZA - VIZIO DELL'ORDINANZA INCIDENTE SULLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RILEVARE D'UFFICIO LA NULLITA - SUSSISTENZA.*

L'ordinanza dichiarativa della contumacia deve essere specificamente impugnata solo quando si intenda far valere un vizio proprio del provvedimento, come la Mancanza di motivazione o l'errata valutazione dell'impedimento a comparire, e non anche un vizio concernente la difettosa Costituzione del rapporto processuale, quale la mancata o la irregolare vocatio in ius del prevenuto. In tale ultimo caso, trattandosi di nullita riconducibile nell'ambito di quelle previste dall'art 185 n 3 cod proc pen, il significato corrispondente alla letterale formulazione della regola posta nell'art 200 stesso codice deve inevitabilmente restringersi, con la conseguenza che, anche in Mancanza di specifica impugnazione dell'ordinanza contumaciale, la nullita del giudizio derivante dalla viziata Costituzione del rapporto processuale puo essere dedotta e deve essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio. (V 116964, anno 1971; contra, 115468, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)