Sez. 3, Sentenza n. 958 del 11/02/1980 (Rv. 404392 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL COMPORTAMENTO COLPOSO DI UNO DEI CONDUCENTI - ATTRIBUZIONE DELLA COLPA ESCLUSIVA ALLO STESSO - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL COMPORTAMENTO COLPOSO DI UNO DEI CONDUCENTI - ATTRIBUZIONE DELLA COLPA ESCLUSIVA ALLO STESSO - CONDIZIONI.*
In tema di responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno dei conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve rimanere in pari tempo accertato che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, dovendo altrimenti presumersi la colpa di quest'ultimo qualora egli non abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento. (Conf 439/77, mass n 383989; (Conf 1732/75, mass n 375365).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)