Sez. 6, Sentenza n. 7620 del 03/03/1975 Ud. (dep. 12/07/1975) Rv. 130535 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - RICEZIONE - TERMINI - RICEZIONE DEI MOTIVI DA PARTE DEL CANCELLIERE - OMESSA ANNOTAZIONE DELLA DATA - PRESUNZIONE DI TEMPESTIVITA DELLA PRESENTAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - RICEZIONE - TERMINI - RICEZIONE DEI MOTIVI DA PARTE DEL CANCELLIERE - OMESSA ANNOTAZIONE DELLA DATA - PRESUNZIONE DI TEMPESTIVITA DELLA PRESENTAZIONE.*
Nel caso di motivi trasmessi per posta il cancelliere e tenuto, a norma dell'art 201 comma quinto cod proc pen, a certificare il giorno in cui li riceve. Se manca la certificazione del cancelliere e non e possibile desumere aliunde la data di ricezione, i motivi debbono ritenersi presentati tempestivamente. (Conf 124638, anno 1973).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198, Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)