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Sez. 1, Sentenza n. 692 del 25/01/1983 (Rv. 425430 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - PRODUZIONE, NEL CORSO DEL GIUDIZIO, DI SOPRAVVENUTA SENTENZA DEFINITIVA DI DIVORZIO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DECLARATORIA - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425430-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - PRODUZIONE, NEL CORSO DEL GIUDIZIO, DI SOPRAVVENUTA SENTENZA DEFINITIVA DI DIVORZIO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DECLARATORIA - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI.*

Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, che non presenti questioni sui rapporti patrimoniali o sull'affidamento dei figli, la produzione, anche in Sede di legittimità, di sopravvenuta sentenza definitiva di divorzio, la quale sia stata resa senza alcuna indagine o statuizione sulle ragioni del fallimento del matrimonio, impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in considerazione del fatto che l'eventuale persistenza fra i coniugi medesimi di contesa in ordine all'addebitabilità della separazione non è più ricollegabile ad alcun interesse giuridicamente tutelato in relazione all'attribuzione di un bene della vita. (V 2884/77, mass n 386455).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)