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Sez. 3 - , Sentenza n. 12977 del 26/04/2022 (Rv. 664631 - 03)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Per omessa introduzione del giudizio di merito ex art. 624, comma 3, c.p.c. - Finalità deflattiva - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664631-03

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

L'estinzione ex art. 624, comma 3, c.p.c. non ha lo scopo di evitare l'inutile protrarsi del processo esecutivo oltre ogni ragionevole durata, bensì un'evidente finalità deflattiva, connessa alla natura anticipatoria della sospensione: la parte soccombente nella fase sommaria può prestare acquiescenza "in prospettiva", qualora le ragioni addotte dal giudice dell'esecuzione (o dal collegio in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.) paiano convincenti o difficilmente ribaltabili nel giudizio di merito; inoltre, nel caso di disposta sospensione, l'esecutato opponente persegue immediatamente il subitaneo arresto della procedura, anticipandosi così gli effetti del verosimile esito vittorioso dell'opposizione.

Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)