diritto.io

Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione

Testo in vigore al

Art. 17

1. Sono corrisposti: lo stipendio a mensilita' maturate e la paga a periodi non superiori a quindicine maturate.

2. Gli agenti hanno diritto al pagamento della intera mesata nel corso della quale lasciano definitivamente il servizio, salvo i casi di dimissione o di destituzione, nei quali viene pagato lo stipendio o paga soltanto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

3. In caso di morte di agenti, il pro-rata della mesata in corso fino al giorno del decesso viene corrisposto, come per legge, ai loro eredi.

4. I conviventi ed a carico, oltre a quanto puo' loro spettare per diritto successorio su detto pro-rata, percepiscono in proprio, come diritto personale, l'altra parte della mesata.

5. Le disposizioni dei due precedenti alinea si applicano anche per quanto riguarda il mese di stipendio o di paga ridotti.

Art. 18

1. Il direttore, dell'azienda puo' adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma e' tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto.

2. Durante la reggenza e' dovuta un'indennita' pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente.

3. Non e' considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa.

4. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non da' diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.

Art. 19

1. La gerarchia fra agenti e' costituita dal grado; a pari grado dalla anzianita' nel grado. La anzianita' risulta dalla data dell'ultimo provvedimento di nomina o di promozione.

2. A pari anzianita' di nomina prevale l'anzianita' nel grado precedente; a pari anzianita' nel grado precedente prevale l'anzianita' di servizio; a pari anzianita' di servizio la maggiore eta'.

3. Le qualifiche indicate sotto lo stesso numero di grado, a qualunque ruolo appartengano, sono fra loro equivalenti di grado.

4. L'eguaglianza di stipendio o paga non costituisce uguaglianza di grado.

5. I gradi e le qualifiche rispettive saranno stabilite nel regolamento speciale di ciascuna azienda.

Titolo V. Traslochi, missioni, congedi, assenze per malattia ed esoneri temporanei e definitivi.

Art. 20

1. Gli agenti sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sia stabilito dall'azienda, limitatamente pero' alle localita' ove hanno sede servizi od uffici dell'azienda stessa.

2. I traslochi possono effettuarsi anche previo consenso della Direzione:

  1. a) per cambio, su richiesta degli interessati;

  2. b) per la vacanza di un posto che deve essere coperto da agenti di pari grado a quello del richiedente;

  3. c) per cambio, su richiesta degli interessati, anche fra diverse aziende e previo consenso di queste.

3. In quest'ultimo caso l'agente assume nella nuova azienda il posto di organico lasciato libero dall'agente al quale subentra.

4. Per le residenze malariche si procede ad opportuni avvicendamenti degli agenti, su richiesta di quelli che non fossero refrattari alle infezioni malariche.

5. In caso di trasloco per qualsiasi causa, si accordano congedi straordinari con stipendio o paga per il tempo necessario da stabilirsi negli speciali regolamenti dell'azienda.

6. Gli agenti possono anche essere obbligati a recarsi in missioni di qualunque durata nell'interno del Regno; ad essi spettano in tal caso le indennita' stabilite nel contratto collettivo di ciascuna azienda.

7. Le missioni all'estero formano oggetto di particolari accordi fra azienda ed agenti.

Art. 21

1. Nessun agente puo' rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori.

2. Ogni assenza non giustificata da' luogo alla ritenuta dello stipendio o paga e di qualsiasi altra competenza, indennita', premio ed assegno fisso, per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle eventuali punizioni.

3. L'agente che, per effetto di malattia, si trovi nella impossibilita' di attendere al servizio, ha l'obbligo di renderne senza indugio avvisato il proprio superiore.

4. In mancanza non giustificata di siffatto avviso, l'assenza e' considerata come arbitraria.

Art. 22

1. Gli agenti dopo compiuto un anno di servizio, hanno diritto a fruire un congedo ordinario con stipendio o paga ed indennita' fisse senza che, nel richiederne l'autorizzazione, debbano indicarne il motivo.

2. Detto congedo ha, salvo le eccezioni di cui appresso, in ciascun anno solare, la durata seguente:

3. 8 giorni per gli agenti a paga giornaliera che hanno fino a cinque anni di servizio;

4. 10 giorni per gli agenti a stipendio mensile che hanno fino a 5 anni di servizio;

5. 15 giorni per gli agenti che hanno da oltre 5 e fino a
10 anni di servizio;

6. 20 giorni per gli agenti che hanno piu' di 10 anni di servizio;

7. 25 giorni per i funzionari di grado di capo ufficio o ad esso equivalente o superiore.

8. I congedi sono accordati di massima in un numero intero di giornate. Solo si puo' conteggiare eccezionalmente, a richiesta dell'agente, la mezza giornata, senz'altra suddivisione.

9. I periodi di tempo in cui i congedi debbono essere fruiti sono determinati dall'azienda, secondo le speciali esigenze del servizio.

10. L'azienda accorda i congedi individuali, tenuti presenti i desideri del personale, ed ha facolta', in casi eccezionali, di revocarli od interromperli, salvo in tal caso all'agente il diritto di rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno ordinatogli e salvo il diritto di fruire in altra epoca dei giorni di congedo perduti.

11. Gli agenti hanno percio' l'obbligo di indicare, prima di assentarsi, il luogo dove si possa comunicare loro, occorrendo, l'ordine di richiamo.

12. I congedi chiesti dall'agente durante l'annata, e non potuti usufruire per esigenze di servizio, vengono usufruiti entro il primo trimestre dell'anno successivo, e, qualora anche in questo periodo l'azienda non possa accordare il congedo, spetta di diritto all'agente il pagamento dello stipendio o paga e delle indennita' fisse delle equivalenti giornate.21

13. In casi speciali possono essere dal direttore accordati congedi straordinari con o senza retribuzione.

Art. 23

1. Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari della Cassa di soccorso, agli agenti viene corrisposto un sussidio pari allo stipendio o paga e competenze accessorie, sulle quali si effettua la ritenuta di cui appresso, per 180 giorni in un anno esclusi i primi tre.

2. Al trattamento e' provveduto con i fondi della Cassa soccorso costituiti col contributo da parte dell'azienda nella misura del 2 % degli stipendi o paghe e competenze accessorie, sulle quali gia' si effettua la ritenuta, e dell'1 % da parte del personale.

3. Agli eventuali disavanzi viene provveduto con contributi suppletivi da far carico in parti eguali all'azienda ed agli agenti.

4. Le norme per il versamento dei fondi e ogni altra disposizione concernente la corresponsione dei sussidi e l'amministrazione della Cassa soccorso sono determinate secondo lo schema di statuto della Cassa soccorso (allegato B).

Art. 24

1. L'aspettativa e' l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili, che si concede in seguito a domanda dell'interessato per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M.
V. S. N., per cariche sindacali che comportino l'allontamento temporaneo dall'azienda, per bisogni privati od in seguito a provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio.
Anche se disposta di ufficio, l'aspettativa deve sempre essere notificata per iscritto all'interessato.

2. Essa viene anche disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermita' o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'azienda giudichi conveniente esperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio.

3. L'aspettativa non puo' essere negata quando sia domandata per motivi di salute, ed a giudizio dei sanitari della azienda, salvo all'agente la facolta' di ricorrere al collegio sanitario di cui all'art. 29, sia accertato che l'agente e' affetto da malattia, la cura della quale e' incompatibile con la prestazione del servizio, e che lascia fondata speranza di guarigione, entro il tempo per cui l'aspettativa stessa e' richiesta.

4. L'aspettativa e' deliberata dal direttore, il quale ne determina la durata; questa puo' essere prorogata, ma non mai eccedere in complesso i diciotto mesi, quando si tratti di aspettativa concessa per motivi di salute.

5. L'aspettativa per motivi di salute puo' in ogni momento essere revocata, e si puo' far luogo all'esonero, ove un giudizio medico, reso con le forme dell'art. 29, stabilisca l'inutilita' di continuare l'aspettativa medesima.

6. L'aspettativa e' revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu disposta.

7. Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l'agente ha diritto, per la durata di un anno, sui fondi della Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia, di cui all'art. 23, alla meta' dello stipendio o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due.

8. Per gli agenti che hanno meno di cinque anni di servizio, il trattamento e' ridotto di un quarto.

9. In caso di aspettativa per provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio, il trattamento e' a carico dell'azienda e, qualunque sia l'anzianita' di servizio dell'agente, viene commisurato alla meta' dello stipendio o della paga, per gli agenti soli o con meno di tre persone di famiglia a carico ed ai due terzi quando le persone di famiglia a carico siano tre o piu'.

10. Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero agli effetti dell'anzianita' quando si tratti di aspettativa per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M.V.S.N., per cariche sindacali che comportino l'allontanamento temporaneo dall'azienda o quando si tratti di aspettativa in dipendenza di provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio.
L'aspettativa costituisce invece interruzione di servizio quando e' accordata per motivi privati.

11. Allo scadere dell'aspettativa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del direttore.

12. E' vietato all'agente in aspettativa per motivi di salute di occuparsi in altri impieghi lucrosi, senza il consenso scritto del direttore dell'azienda.

13. L'agente in aspettativa per motivi di salute non puo' cambiare di residenza, se prima non abbia resa avvertita l'azienda, sotto pena della perdita del sussidio di cui al presente articolo.

Art. 25

1. Le disposizioni dell'art. 24 relative all'aspettativa per servizio militare obbligatorio sono applicabili anche al personale in prova, senza pregiudizio pero' della durata complessiva dell'effettivo periodo di prova, come e' stabilito all'articolo 13.

Art. 26

1. In caso di cessione di linee ad altra azienda, o di fusione di aziende, devono essere osservate le disposizioni stabilite dall'autorita' governativa all'atto dell'approvazione della cessione o della fusione pel passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda, mantenendo, per quanto e' possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti.

2. In caso di mutamento nei sistemi di esercizio, l'azienda deve utilizzare, in quanto sia dichiarato idoneo dall'autorita' governativa, e nei limiti dei posti da questa riconosciuti necessari, il personale addetto ai vari servizi, rispettandone, per quanto e' possibile, i diritti acquisiti.

3. Nei casi di cui ai due comma precedenti ed in caso di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'autorita' governativa, l'azienda puo' procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento.

4. L'azienda e' tenuta a riprendere di preferenza gli agenti esonerati, che ne facciano domanda, a misura che si rendono vacanti i posti, cui essi sono idonei, purche' durante il servizio precedentemente prestato non siano incorsi in una delle mancanze previste dagli articoli 43 a 45. Il diritto alla preferenza si estingue dopo il quinto anno dall'esonero.

5. Nei casi considerati dal presente articolo ed in quello di cessazione definitiva dell'esercizio e' accordata al personale esonerato, che non abbia maturato diritto a pensione, una indennita' di buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per i primi cinque anni, e di 15 giorni per i successivi anni di servizio esclusi quelli prestati in condizione di ordinario o di straordinario.114

6. In ogni caso l'indennita' non puo' essere minore di due mesi, ne' maggiore di dodici mesi dello stipendio o paga ultimi raggiunti.14

7. Nei casi di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, l'agente esonerato conserva il diritto di preferenza qualora rifiuti l'indennita' entro due mesi dalla notifica fattagli.14

Art. 27

1. Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli agenti in prova ed a quelli previsti nel precedente articolo, l'azienda puo' far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili:

  1. a) per raggiungimento dei limiti di eta' di 55 anni per gli agenti addetti ai servizi attivi e di 60 anni per quelli addetti agli altri servizi, salvo il disposto dell'art. 12 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

  2. b) per inabilita' al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui e' rivestito l'agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni, in posti disponibili;

  3. c) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabile a colpa dell'agente, quando questi non accetti il grado inferiore che gli puo' essere assegnato;

  4. d) per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa dell'agente nell'adempimento delle funzioni del proprio grado;

  5. e) quando gli agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste dall'art. 45 n. 7 del presente regolamento, in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell'autorita' giudiziaria per insufficienza di indizi, per non provata reita' o con altra formola equipollente, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio.

2. Nei casi di cui alla lettera b), l'esonero e' disposto in seguito a giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29:

3. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) l'esonero e' invece disposto sentito il parere del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, al quale spetta pure di fare le proposte circa il grado inferiore, che puo' essere assegnato nei casi di cui alla lettera c).
Il parere del Consiglio di disciplina e' reso in seguito a rapporto dell'azienda e sentito personalmente l'agente interessato qualora questi ne faccia richiesta.

4. Agli agenti esonerati a norma del presente articolo prima che abbiano maturato il diritto a pensione, e' corrisposta l'indennita' di buonuscita di cui al 5° e 6° comma del precedente articolo 26.

5. Tale indennita' spetta parimenti, in caso di morte dell'agente, alle persone indicate agli articoli 15 e 16 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, qualora non abbiano diritto a pensione.14

Art. 29

1. L'accertamento dei requisiti fisici degli agenti e' eseguito da medici di fiducia dell'azienda.

2. L'agente o chi abbia titolo di preferenza, a termini dell'art. 9, puo' ottenere un nuovo accertamento della inabilita', purche' ne presenti domanda corredata da certificato medico motivato, entro 10 giorni dalla partecipazione del primo giudizio. Nel nuovo accertamento, da eseguirsi entro dieci giorni dalla richiesta, l'agente ha facolta' di farsi assistere, a sue spese, da medici di sua fiducia, in numero pari a quelli della azienda.

3. In caso di mancato accordo il giudizio e' deferito al collegio composto dai sanitari predetti, presieduto da un medico scelto dall'Ufficio sanitario provinciale.

4. Il collegio deve emettere il suo giudizio entro 15 giorni prorogabili di altri 15 nel caso che l'agente debba essere sottoposto a speciali osservazioni. Di regola gli accertamenti sanitari devono essere eseguiti presso l'azienda.

5. Il rapporto di lavoro non si interrompe durante il periodo dell'accertamento sanitario, salvo che dal giudizio definitivo non risulti confermata l'inabilita'.

6. Qualora l'agente senza giustificati motivi non si presenti al nuovo accertamento di cui al 2° comma od al giudizio di cui al 3° comma del presente articolo, s'intende che egli rinuncia alla sua richiesta.

Art. 30

1. Le dimissioni volontarie devono essere presentate per inscritto: esse non hanno valore finche' non sono accettate dall'azienda; l'accettazione e' deliberata entro un mese dalla presentazione salvo che il richiedente sia incorso in mancanze per cui sia passibile della destituzione nel qual caso l'azienda ha in facolta' di sospenderle o di respingerle.

2. L'agente dimissionario, fino a quando le sue dimissioni non siano state accettate, ha l'obbligo di continuare a prestare regolare servizio.

3. L'azienda puo' ritenere d'ufficio come dimissionario l'agente che rifiuti di raggiungere la residenza assegnatagli, o quello che abbia perduta la cittadinanza italiana.

Art. 31

1. Gli agenti collocati in aspettativa per ragioni di servizio militare, anche nella M. V. S. N. e per cariche sindacali, a norma degli articoli 24 e 25, sono Ammessi, dopo ottenuto il congedo, nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, sempreche' ne facciano domanda entro un mese dal congedo o dalla cessazione della carica, conservino la idoneita' fisica richiesta dal regolamento e nel caso di servizio militare abbiano riportata la dichiarazione di buona condotta ed esibiscano il foglio matricolare.

2. Agli agenti richiamati sotto le armi per qualsiasi motivo viene corrisposto lo stipendio o la paga, sotto deduzione dello stipendio o sussidio corrisposto dallo Stato al richiamato od alla sua famiglia.

3. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche, nel caso di richiamo obbligatorio, ai militari della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 32

1. E' corrisposto lo stipendio o paga, per tutta la necessaria durata dell'assenza, dedotte le indennita' spettanti a sensi di legge, agli agenti che siano chiamati a prestare servizio come giurati ed a quelli che siano citati come testimoni:

  1. a) a richiesta dell'azienda in cause civili;

  2. b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o dell'azienda in procedimenti penali, nei quali l'azienda sia citata come civilmente responsabile;

  3. e) a richiesta del pubblico ministero o dell'azienda in procedimenti penali, per reati commessi in danno dell'azienda stessa o nei quali essa sia comunque parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

  4. d) nelle inchieste di cui alla legge relativa agli infortuni sul lavoro, avvenuti in occasione del servizio.

2. E' pure corrisposto l'intero stipendio o paga per tutta la durata necessaria dell'assenza:

  1. 1° all'agente leso in un infortunio sul lavoro, ove gia' come infortunato non riceva l'intero stipendio o paga od a quelli scelti dal pretore per rappresentarlo, quando siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;

  2. 2° agli agenti sottoposti a giudizio penale siccome imputati di infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando siano citati a comparire davanti all'autorita' giudiziaria e sempre quando risultino irresponsabili dei fatti;

  3. 3° agli agenti che si recano alla pretura per asseverare verbali di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo procedimento.

3. Agli agenti citati come testimoni per cause non contemplate nei precedenti alinea ed anche non attinenti al servizio, decide il direttore caso per caso se, in quale misura e per quanto tempo, debba essere corrisposto lo stipendio o paga durante l'assenza.

4. In ogni caso le ragioni delle assenze stesse devono essere debitamente comprovate.

5. Le assenze contemplate nel presente articolo, per le quali e' corrisposto in tutto od in parte lo stipendio o paga, non sono computate fra i congedi di cui all'art. 22.

Art. 33

1. Il personale che ha gestione di danaro o di materiali puo' essere obbligato al deposito di una cauzione, il cui importo e le cui modalita' di versamento sono stabilite dalla azienda, secondo l'importanza della gestione affidata all'agente.

2. Le cauzioni versate in danaro o titoli o formate con trattenute mensili sullo stipendio o salario, vengono depositate od investite d'accordo coll'agente, a cui favore decorrono gli interessi.

3. L'azienda ha facolta' di prelevare direttamente dalla cauzione l'importo di qualunque perdita, rimanenza, debito, anticipazione e gli indennizzi degli altri danni di qualsiasi natura, che l'agente possa avere recato all'azienda.

Art. 34

1. Agli agenti e loro famiglie vengono concessi annualmente, sulle linee esercitate dall'azienda, biglietti di viaggio e buoni per trasporto di bagaglio gratuito od a prezzo ridotto.

2. In relazione alle speciali condizioni degli agenti e persone di famiglia rispetto alla residenza od ai bisogni, l'azienda concede, su una o piu' delle linee da essa esercitate, permanenti di viaggio per provviste viveri, per istruzione, per ragioni di cura o per altre ragioni che ne giustifichino la concessione.

3. Nelle aziende in cui, per le particolari convenzioni con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono concessi biglietti gratuiti di servizio per un solo viaggio, sono ripartiti fra gli agenti i biglietti stessi, esclusione fatta di quelli occorrenti per le necessita' di servizio della azienda.

4. Agli agenti delle tranvie urbane sono concessi biglietti di libera circolazione sulle linee urbane esercitate dall'azienda cui sono addetti. Agli agenti addetti a servizi tranviari di carattere promiscuo urbano ed intercomunale, e' concesso il biglietto di libera circolazione sulla rete urbana quando essi dimorano nella zona servita dalla rete stessa; quando risiedono fuori di tale zona e' invece accordato ad essi il libero transito sulla linea o sulle linee che conducono alla localita' di dimora dell'agente.

5. L'azienda stabilisce con ordine generale di servizio, ostensibile al personale, le norme per le concessioni di cui al presente articolo.

Art. 35

1. Gli orari di servizio sono approvati dalle competenti autorita' a norma delle disposizioni vigenti.

Titolo VI. Disposizioni disciplinari.

Art. 37

1. Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti:

  1. 1° la censura, che e' una riprensione per iscritto;

  2. 2° la multa, che e' una ritenuta dello stipendio o della paga; puo' elevarsi fino all'importo di una giornata di mercede ed e' devoluta al fondo di riserva della Cassa soccorso;

  3. 3° la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne e' colpito, per una durata che puo' estenderai a 15 giorni od, in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni;

  4. 4° la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga, per la durata di tre o sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabiliti aumenti periodici dello stesso stipendio o paga;

  5. 5° la retrocessione;

  6. 6° la destituzione.

2. La multa e' applicabile anche agli agenti ordinati e straordinari.

3. Con deliberazione del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, agli agenti puo' essere inflitto, come punizione accessoria, quando vi siano ragioni di incompatibilita' locali e nei casi previsti dal presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva l'agente delle indennita' regolamentari, salvo il rimborso delle spese vive.