Sez. 3, Sentenza n. 15197 del 06/08/2004 (Rv. 575920 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danni riportati da un veicolo in un incidente stradale - Riparazione - Allegazione di superiorità delle spese sostenute per la riparazione ai costi correnti - Onere probatorio - Contenuto.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, qualora il danneggiante lamenti, in sede di legittimità, di essere stato condannato a pagare una somma eccessiva a titolo di risarcimento danni per la riparazione dell'autoveicolo danneggiato, è irrilevante la produzione di preventivi redatti da ditte diverse rispetto a quella che eseguì la riparazione della vettura, indicanti un importo inferiore a quello effettivamente pagato per la riparazione, avendo invece il ricorrente l'onere di indicare quali voci, presenti nella fattura il cui importo sia stato liquidato dai giudici di merito, fossero eccessive o non corrispondenti per eccessività ai valori correnti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)