Sez. 3, Sentenza n. 2363 del 26/02/1992 (Rv. 475953 - 01)
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - Lite tra comproprietari e terzi - Legittimazione del comproprietario | Sussistenza - Limiti - Espressa volontà contraria della maggioranza - Conseguenze sull'azione intrapresa dal comproprietario.
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - Lite tra comproprietari e terzi - Legittimazione del comproprietario
Il potere di ogni condomino di agire per la gestione ordinaria del bene comune, traendo origine dal diritto di concorrere alla amministrazione di tale bene (art. 1105 cod.civ.), incontra il suo limite nell'obbligo di rispettare la volontà della maggioranza con la conseguenza che, ove questa non possa essere raggiunta, nessuno dei condomini può porre in esecuzione, contro la volontà espressa degli altri condomini, il cennato potere di amministrazione con azioni giudiziarie in relazione alle quali la sua carenza di legittimazione attiva deve essere rilevata dal giudice anche di ufficio (nella specie, trattavasi di azione per la determinazione del canone locativo dovuto dal conduttore dell'immobile comune).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)