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Sez. 3, Sentenza n. 1147 del 29/10/1970 Ud. (dep. 09/02/1971) Rv. 116644 - 01

- REATO OMISSIVO - REATO OMISSIVO ISTANTANEO E PERMANENTE - ESTREMI DIFFERENZIALI.*
Stato
decisa il 1970-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116644-01

- REATO OMISSIVO - REATO OMISSIVO ISTANTANEO E PERMANENTE - ESTREMI DIFFERENZIALI.*

Ricorre la figura criminosa del reato omissivo istantaneo quando il dovere violato con l'omissione ha per contenuto un comportamento da prestarsi entro un determinato termine perentorio, trascorso il quale non e piu nel potere dell'obbligato far cessare, sia pure tenendo il comportamento imposto dalla legge, lo stato antigiuridico provocato dalla condotta omissiva, di guisa che resta leso in modo definitivo l'interesse tutelato dalla norma di legge. Si ha, invece, la figura criminosa del reato omissivo permanente quando, non avendo il termine natura perentoria, ma indicativa, la sua scadenza segna l'inizio dello stato d'antigiuridicita, ma non preclude al soggetto la possibilita di determinarne la cessazione, compiendo (sia pure tardivamente, ma efficacemente) quanto e richiesto dalla legge.*

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)