Sez. 2, Ordinanza n. 18347 del 04/07/2024 (Rv. 671771-01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE | Compravendita - Azione di simulazione proposta dal creditore di uno dei contraenti - Effettivo pagamento del prezzo - Onere della prova a carico dell'acquirente - Condizioni - Dichiarazione di pagamento del prezzo contenuta nel rogito notarile - Inopponibilità al creditore - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE
Ove l'azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti.
Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)