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Sez. 3, Sentenza n. 46340 del 27/10/2011 Ud. (dep. 14/12/2011) Rv. 251342 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Reati in materia antinfortunistica - Natura di reato permanente - Conseguenze in tema di prescrizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251342-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

I reati contravvenzionali, previsti dalla normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, hanno natura permanente e la situazione antigiuridica si protrae e persiste fino a quando il responsabile non abbia provveduto ad adottare le prescritte misure cautelari ovvero, in difetto, fino a quando il giudice non si pronunci con sentenza di condanna anche se non passata in giudicato. (Nella specie, relativa alla mancata eliminazione di prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza per i reati accertati, la Corte ha affermato che la cessazione della permanenza coincideva con l'emissione della sentenza di condanna).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)