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Sez. 3, Sentenza n. 339 del 02/02/1973 (Rv. 362274 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - PERSONALMENTE DALLA PARTE NON ISCRITTA NELL'ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362274-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - PERSONALMENTE DALLA PARTE NON ISCRITTA NELL'ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI - INAMMISSIBILITA.*

Il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilita, da un avvocato iscritto nell'albo speciale. Deve pertanto essere dichiarato inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente dalla parte che non risulti iscritta nell'albo dei professionisti forensi abilitati all'Esercizio professionale avanti alle giurisdizioni superiori.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)