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Sez. 3, Sentenza n. 4005 del 11/07/1979 (Rv. 400479 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITA - COABITAZIONE DI PERSONE LEGATE DA VINCOLI DI SANGUE NON COSTRETTE DALLA LEGGE A VIVERE SOTTO LO STESSO TETTO - STATO DI URGENTE E IMPROROGABILE NECESSITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400479-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITA - COABITAZIONE DI PERSONE LEGATE DA VINCOLI DI SANGUE NON COSTRETTE DALLA LEGGE A VIVERE SOTTO LO STESSO TETTO - STATO DI URGENTE E IMPROROGABILE NECESSITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La coabitazione di persone legate da vincoli di sangue, ma non costrette dalla legge a vivere sotto lo stesso tetto, anche se non trovi riscontro in un rapporto di ospitalita, puo costituire uno stato di urgente e improrogabile necessita, quando si risolva in una grave restrizione della liberta personale, in un reciproco disagio e nella impossibilita di dare normale sviluppo alle naturali esigenze della personalita sotto il profilo culturale e sociale. (Conf 687/79, mass n 396847).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)