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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17461 del 31/07/2014 (Rv. 631787 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Revoca dell'ammissione - Presupposti - Silenzio del difensore circa il beneficio durante il processo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631787-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del provvedimento di ammissione, ai sensi dell'art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può essere disposta solo qualora non sussistessero in origine o siano venute meno le condizioni reddituali oppure se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Pertanto, la condotta del difensore che taccia, nel corso del processo, circa l'ammissione al beneficio non ne giustifica la revoca, salvi gli eventuali effetti sul piano disciplinare o della permanenza nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 81 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)