Sez. L, Sentenza n. 6138 del 26/11/1984 (Rv. 437780 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - ESPOSIZIONE DELL'ASSICURATO AL RISCHIO SPECIFICO SILICOTIGENO - MANCANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - ESPOSIZIONE DELL'ASSICURATO AL RISCHIO SPECIFICO SILICOTIGENO - MANCANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.*
Al fine del riconoscimento del trattamento assicurativo per affezione silicotica, l'abrogazione degli artt. 142 e 143 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ad opera dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1975 n. 780, riguarda la definizione e descrizione della silicosi e dei suoi sintomi, ma non esclude la necessità dell'esposizione dell'assicurato al rischio specifico silicotigeno nell'ambito delle lavorazioni di cui alla tabella allegato n. 8 al citato decreto del 1965. Tale esposizione costituisce un presupposto della tutela assicurativa e, pertanto, la sua Mancanza (nella specie, trattandosi di un lavoratore dell'edilizia che non risultava operare su materiali contenenti silice o comunque possibilità di inalazione di polvere di silice), è rilevabile anche d'ufficio dal giudice chiamato ad accertare la indicata malattia professionale, senza che si richiedano eccezioni in senso stretto dell'istituto assicuratore (per le quali soltanto operano le preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ.). (V 7074/82, mass n 424747; (V 5827/82, mass n 423579).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 142 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 143 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)