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Sez. U, Sentenza n. 442 del 16/06/2000 (Rv. 537641 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Questione di giurisdizione proposta con "ricorso incidentale" a regolamento di giurisdizione - Condizioni di ammissibilità in caso di rinuncia al ricorso "principale" - Tempestività della procura - Anteriorità della notificazione rispetto alla chiusura della discussione nel giudizio di primo grado - Necessità.
Stato
decisa il 2000-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537641-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

Intervenuta la rinuncia al ricorso per regolamento di giurisdizione, regolarmente accettata dalle controparti, affinché sia ammissibile quale ricorso per regolamento di giurisdizione l'atto di uno degli intimati, qualificato come controricorso e ricorso incidentale, con cui sia del pari chiesta la risoluzione della questione di giurisdizione, è richiesta la prova della anteriorità, rispetto alla notificazione di quest'ultimo atto, del conferimento al difensore della procura speciale - prova da ritenersi insussistente nel caso di rilascio della procura sulla copia notificata del ricorso principale -, e della anteriorità della notificazione rispetto alla chiusura della discussione davanti al giudice di primo grado (eccettuato il caso della riapertura della discussione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)