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Sez. U - , Sentenza n. 8906 del 14/05/2020 (Rv. 657627 - 06)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO | Questione di legittimità costituzione – Pronuncia di rigetto - Riproposizione nel corso dello stesso giudizio – Esclusione – Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657627-06

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO

In presenza di una pronuncia di rigetto, la preclusione alla riproposizione della questione di legittimità costituzionale nel corso dello stesso giudizio - desumibile dall'art. 137, comma 3, Cost. - opera soltanto allorché risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione: ossia le norme censurate, i profili di incostituzionalità dedotti e le argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso, nella fattispecie, che la questione di legittimità prospettata fosse inammissibile, atteso che, pur nell'identità della norma censurata, risultava diversa da quella precedentemente sollevata dal ricorrente, sia in rapporto ai parametri costituzionali, sia in rapporto alle argomentazioni poste a fondamento della denuncia di incostituzionalità).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 137 com. 3, Costituzione art. 104 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)