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Sez. 5, Ordinanza n. 25341 del 20/09/2024 (Rv. 672438-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Plusvalenza da cessione di terreni - Distinzione tra "edificato" e "non edificato" - Portata - Conseguenze - Potere di riqualificazione dell'Amministrazione finanziaria - Limiti - Destinazione edificatoria ripristinata - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672438-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema di IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali redditi diversi, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra edificato e non edificato non ammette un tertium genus, con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all'Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)