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Sez. L, Sentenza n. 9066 del 19/04/2006 (Rv. 589256 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Infortunio "in itinere" - Rischio elettivo - Prestazione di attività lavorativa in giorno non lavorativo mediante uso di autovettura aziendale - Indennizzabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di spostamento in giornata festiva per svolgere attività lavorativa.
Stato
decisa il 2006-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589256-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

Non costituisce rischio elettivo la prestazione di attività lavorativa in giorno non lavorativo mediante uso di autovettura aziendale, salvo che non sia provato un aggravamento del rischio per essere lo svolgimento dell'attività in quel giorno vietata in concreto dalla legge, dalle norme collettive o da disposizioni datoriali e per essere il divieto diretto a prevenire lo specifico pericolo. (Nella specie la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione di merito che aveva ritenuto non qualificabile come infortunio sul lavoro lo spostamento in automobile e di domenica, sul presupposto che, benché compiuto per svolgere attività di lavoro, non risultava richiesto o imposto dal datore di lavoro, rispondendo, invece, ad una libera scelta del lavoratore che, utilizzando in tale giornata, l'autovettura aziendale, per attività che avrebbe potuto svolgere in giorno feriale, aveva affrontato un rischio elettivo).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)