Sez. 3, Sentenza n. 11002 del 19/05/2011 (Rv. 618046 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo - Ricorso per cassazione - Deduzione di "error in procedendo" mai fatto valere nelle fasi di merito - Inammissibilità - Fondamento in applicazione dei principi del giusto processo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il ricorso per cassazione nel quale si deduca un "error in procedendo" mai prima fatto valere è inammissibile qualora nelle fasi di merito le parti abbiano accettato il contraddittorio e discusso sui requisiti di validità del decreto e sulle ragioni di opposizione, in quanto esso è privo di rilevanza processuale con riguardo al canone del giusto processo e al valore fondamentale che assume il contraddittorio sostanziale rispetto al superamento dei formalismi, degli ostacoli processuali e delle impugnazioni che ritardano inutilmente la definizione di giudizi già correttamente decisi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 630 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)