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REGOLAMENTO (CEE) N. 787/69 DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1969 relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1892/682, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre determinare le condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia _ in appresso denominato il "Fondo" _ in ordine al finanziamento comunitario delle spese d'intervento per ciascun settore dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che le operazioni di denaturazione dei cereali, effettuate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali3, modificato da ultimo col regolamento (CEE) n. 289/694, corrispondono alle condizioni fissate dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE;

considerando che le misure previste dall'articolo 8 del regolamento n. 120/67/CEE e dall'articolo 6 del regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso5, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 1603/686, sono destinate ad evitare un volume rilevante di acquisti da effettuare a titolo di intervento obbligatorio; che esse corrispondono dunque alle condizioni fissate dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE; che lo stesso avviene per le indennita concesse per le scorte di cui all'articolo 9 del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 8 del regolamento n. 359/67/CEE, nonchè per gli aiuti e le restituzioni alla produzione accordati in applicazione degli articolo 10 e 11 del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 9 del regolamento n. 359/67/CEE;

considerando che le perdite eventualmente causate dagli interventi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 120/67/CEE, nonche da quelli previsti all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 359/67/CEE devono essere imputati al Fondo, in quanto tali interventi sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE; che occorre stabilire un metodo forfettario per l'assunzione di tali perdite tenendo conto del margine di valatazione di cui dispongono gli Stati membri nell'ambito della regolamentazione comunitaria, nonché del fatto che un certo numero di spese non è armonizzato;

considerando che occorre prevedere disposizioni al fine di evitare che il Fondo subisca le conseguenze finanziarie di eventuali inadempienze costatate momento dell'applicazione del regime d'intervento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e nel settore del riso, si intendono per:

— interventi sul mercato interno aventi scopo e funzione identici alle restituzioni all'esportazione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE, le azioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, e secondo comma, del regolamento n. 120/67/CEE;

— interventi sul mercato interno ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE, le azioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 6, 8 e 9 del regolamento n. 359/67/CEE.

Art. 2

Sono imputabili al Fondo, sezione garanzia:

  1. a) le perdite nette subite dagli organismi d'intervento sui quantitativi di cereali e di risone raccolti nelle Comunita, acquistati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 359/67/CEE;

  2. b) il premio di denaturazione concesso dagli organismi d'intervento per il grano tenero, in conformita dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 120/67/CEE;

  3. c) le spese nette sostenute dagli organismi d'intervento in applicazione delle decisioni che autorizzano gli Stati membri ad applicare misure particolari d'intervento, in conformità dell'articolo 8 del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 6 del regolamento n. 359/67/CEE;

  4. d) le indennità concesse in applicazione dell'articolo 9 del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 8 del regolamento n. 359/67/CEE per i cereali ed il riso giacenti in scorte alla fine della campagna di commercializzazione;

  5. e) l'aiuto alla produzione di grano duro, concesso in applicazione dell'articolo 10 del regolamento n. 120/67/CEE;

  6. f) le restituzioni alla produzione concesse in applicazione dell'articolo 11 del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 9 del regolamento n. 359/67/CEE.

Art. 3

1. Per l'applicazione dell'articolo 2, lettera a gli organismi d'intervento stabiliscono, per ciascuna campagna di commercializzazione e per ciascun prodotto per il quale è fissato un prezzo d'intervento, un conto che e:

  1. a) addebitato degli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

  2. b) accreditato degli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2.

I saldi dei conti di cui al paragrafo 1 son riportati in un conto unico stabilito per ciascun periodo di contabilizzazione.

Qualora dall'applicazione delle misure particolari d'intervento di cui all'articolo 8 del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 6 del regolamento n. 359/67/CEE risultino entrate nette, queste sono accreditate nel suddetto conto unico.

3. Il saldo debitore del conto unico di cui al paragrafo 2 costituisce l'ammontare complessivo delle perdite nette subite dagli organismi d'intervento ai sensi dell'articolo 2, lettera a).

4. L'eventuale saldo creditore del conto unico di cui al paragrafo 2 è riportato nel conto unico del periodo di contabilizzazione successivo.

Art. 4

1. Il conto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e addebitato:

  1. a) del valore dei quantitativi giacenti in scorte all'inizio della campagna, calcolato moltiplicando detti quantitativi per il prezzo d'intervento valido il primo giorno della campagna in questione per la qualità tipo;

  2. b) dell'ammontare totale delle spese sostenute per gli acquisti effettuati durante la campagna in questione;

  3. c) dell'ammontare totale delle spese derivate, all'atto degli acquisti e delle vendite, dall'immagazzinamento e eventualmente dall'uscita dal magazzino; calcolato in base ad un ammontare forfettario per unità di peso entrata e unità di peso uscita determinato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2;

  4. d) dell'ammontare totale delle spese derivate dalla essiccazione calcolato in funzione di un ammontare forfettario per unità di peso essiccazione, determinato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, tuttavia, a decorrere dalla campagna 1969/1970, le spese supplementari di essiccazione per ridurre il tasso di umidita al di sotto di quello addottato per la qualita tipo, sono prese in considerazione solamente se ne sia stata stabilita la necessita secondo la procedura dell'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE;

  5. e) dell'ammontare totale delle spese determinate dall'ammasso calcolato in base ad un ammontare forfettario per unita peso/durata determinato in conformita dell'articolo 5, paragrafo 2;

  6. f) dell'ammontare totale delle eventuali spese tecniche di denaturazione; le spese da prendere in considerazione sono quelle fissate per il calcolo del premio di denaturazione in vigore al momento in cui essa ha luogo, nel limite delle spese effertivamente sostenute;

  7. g) dell'ammontare totale delle spese determinate da un trasporto divenuto necessario dopo l'assunzione da parte dell'organismo d'intervento ed effettuato nelle condizioni, relative segnatamente alla necessità del trasporto, che saranno determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE o dall'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE; tale ammontare comprende le spese calcolate in conformita della lettera c), d'entrata e d'uscita dal magazzino causate da detto trasporto.

2.

Il conto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e accreditato:

  1. a) dell'ammontare totale delle entrate ottenure con le vendite effettuate durante la campagna in questione;

  2. b) del valore dei quantitativi in scorta l'ultimo giorno della campagna in questione, calcolato moltiplicando detti quantitativi per il prezzo d'intervento valido il primo giorno della campagna successiva per la qualità tipo;

  3. c) del valore delle perdite di quantità che superano il limite di tolleranza che sarà stabilito secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE o dall'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, calcolato moltiplicando tali quantità per il prezzo di intervento di base valido il primo giorno della campagna in questione per la qualità tipo, maggiorato del totale delle maggiorazioni mensili valide per detta campagna.

  4. d) degli ammontari trattenuti agli assuntori dell'ammasso per il deprezzamento o perdita dei prodotti, sempreché non vi sia sovrapposizione con le disposizioni della lettera c) o dell'articolo 6.

Le perdite di quantità corrispondono alla differenza tra la scorta teorica risultante dall'inventario permanente, e la scorta effettiva dell'ultimo giorno della campagna in questione costatata mediante inventario, oppure, se necessario, alla scorta contabile che sussiste dopo l'esaurimento della scorta effettiva del prodotto di cui trattasi. La scorta teorica o, se necessario, la scorta contabile, e diminuita delle perdite di quantità dovute alle operazioni di essiccazione di cui al paragrafo 1, lettera d); tuttavia, per le campagne 1967/1968 e 1968/1969, le perdite di quantita dovute all'essiccazione per ridurre il tasso di umidita al di sotto di quello adottato per la qualita tipo, sono dedotte dalla scorta teorica o contabile nella misura del 50 %;

Art. 5

1.

I prezzi d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera b), sono i prezzi di intervento derivati validi per il centro di commercializzazione in cui i prodotti di cui trattasi sono immagazzinati o, se immagazzinati in un'altre località, per il centro di commercializzazione raggiungibile nel modo più economico.

Per i cereali denaturati il prezzo di intervento da prendere in considerazione e quello dello stesso cereale non denaturato.

2. Gli ammontari forfettari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c), d) e e), sono uniformi per la Comunità. Essi sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE, tenendo conto dei risultati di un esame compiuto in conformità dell'articolo 27 del regolamento n. 120/67/CEE o dell'articolo 27 del regolamento n. 359/67/CEE.

Art. 6

L'ammontare delle spese imputabili al Fondo a norma dell'articolo 2, lettera a). e diminuito dell'incidenza finanziaria delle negligenze imputabili agli Stati membri, costatate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE, tenendo conto dei risultati di un esame effettuato conformemente all'articolo 27 del regolamento n. 120/67/CEE o all'articolo 27 del regolamento n. 359/67/CEE.

Art. 7

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1967/1968.

Il regolamento n. 18/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dei cereali7, ed il regolamento n. 155/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del riso8, non sono più applicabili a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1967/1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addi 22 aprile 1969. Per il Consiglio Il Presidente J. P. BUCHLER